Con Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 22 aprile 2024, n. 3658 è stata riformata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 462/2023.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada - nei passaggi più rilevanti della richiamata pronuncia - hanno stabilito che: "È piuttosto l’operato della Commissione di concorso che deve tendere, come apparato amministrativo, alla legittimità della propria attività, risiedendo la garanzia difensiva protetta dall’ordinamento nella verbalizzazione anche e soprattutto della dissenting opinion". E ancora: "Contrariamente quindi a quanto è stato prospettato dall’Università intimata, la dissenting opinion non assume il valore di dittatura della minoranza sulla maggioranza, bensì quello fondamentale di garanzia del singolo, che funziona solo quando la stessa è resa palese, fungendo da presidio e guarentigia per la serena e obiettiva valutazione degli elementi oggettivi che riguardano il candidato (come da previsione del bando, curriculum, titoli, pubblicazioni)".

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